Sez. 4, Sentenza n. 5979 del 16/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159629 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITÀ - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE LA VELOCITÀ IN CONCRETO O IL LIMITE ENTRO IL QUALE ESSA SI SAREBBE DOVUTA CONTENERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI INADEGUATEZZA - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITÀ - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE LA VELOCITÀ IN CONCRETO O IL LIMITE ENTRO IL QUALE ESSA SI SAREBBE DOVUTA CONTENERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI INADEGUATEZZA - SUFFICIENZA.*
Quando non sia necessario accertare la specifica violazione di norme prescriventi limiti fissi di velocità, ma si debba giudicare unicamente dell'eccessività e della pericolosità di essa, il giudice di merito non è obbligato a misurare con precisione la velocità di fatto tenuta né, tanto meno, a calcolare il limite al di sotto del quale sarebbe stato necessario mantenerla; infatti è sufficiente che il giudice, il quale non è tenuto per tale esigenza a calcoli di dinamica e di cinematica, dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità della velocità in relazione all'obiettiva situazione ambientale. (Conf mass n 100808; (Conf mass n 115705; (Conf mass n 116693; (Conf mass n 117953; (Conf mass n 136535).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)