Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 07/11/1974 (Rv. 371898 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOLIDARIETA - NOTIFICA AD UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER GLI ALTRI CONDEBITORI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOLIDARIETA - NOTIFICA AD UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER GLI ALTRI CONDEBITORI - ESCLUSIONE.*
In tema di imposta di registro, la notificazione dell'accertamento di valore effettuata nei confronti di uno dei condebitori solidali d'imposta, non fa decorrere, per gli altri coobbligati, il termine per l' impugnazione dell'accertamento. (V 943'71, mass n 350870; 3534'69, mass n 343698).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)