Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 28/10/1969 (Rv. 343698 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 20 E 21 RDL N. 1639 DEL 1936 - EFFETTI - ESCLUSIONE, NEL PROCESSO TRIBUTARIO, DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE FRA I CONDEBITORI DELL'IMPOSTA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 20 E 21 RDL N. 1639 DEL 1936 - EFFETTI - ESCLUSIONE, NEL PROCESSO TRIBUTARIO, DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE FRA I CONDEBITORI DELL'IMPOSTA.*
Dopo la dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza n 48 del 16 maggio 1948 della Corte costituzionale) degli articoli 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936, n. 1639, deve ritenersi che, cosi come al processo civile - nel quale l'inscindibilita del rapporto dedotto in giudizio impone la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi - anche al sistema tributario e estraneo il principio della rappresentanza processuale. (contra 2850-67 massima n 330443 3228-58 2717-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)