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Sez. U, Sentenza n. 65 del 11/01/1990 (Rv. 464772 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI LIRICI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464772-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI LIRICI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La natura di enti pubblici non economici degli enti autonomi lirici, nella disciplina di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, con la conseguenziale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale, deve essere riconosciuta anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 11 settembre 1987 n. 374 (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987 n. 450), il quale, pur rendendo applicabili a detto rapporto Disposizioni riguardanti i dipendenti degli enti pubblici economici (art. 3), non incide su detta qualità del datore di lavoro. (Conf 2694/89, mass n 462979).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)