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Sez. U, Sentenza n. 2694 del 05/06/1989 (Rv. 462979 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI LIRICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462979-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI LIRICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La natura di enti pubblici non economici, che spetta agli enti autonomi lirici, anche ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale dipendente, alla stregua della disciplina della legge 14 agosto 1967 n. 800, deve essere riconosciuta anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.l. 11 settembre 1987 n. 374 (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987 n. 450), considerando che questa accentua i controlli e gli interventi finanziari dello stato, mentre, laddove estende ai dipendenti le Disposizioni vigenti per il personale degli enti pubblici economici (art. 3 del citato decreto), opera una equiparazione del loro trattamento, senza incidenza sulla natura dei datori di lavoro. (V 2185/87, mass n 451415; (V 3838/84, mass n 435795).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)