Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 19/12/1973 Ud. (dep. 20/04/1974) Rv. 126767 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNEGGIATO - STATO O ENTE PUBBLICO - ACCERTAMENTO DEL DANNO IN VIA OBIETTIVA - NECESSITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNEGGIATO - STATO O ENTE PUBBLICO - ACCERTAMENTO DEL DANNO IN VIA OBIETTIVA - NECESSITA.*
Quando il danneggiato dal reato e lo stato o un ente pubblico, non e possibile, per stabilire se sussista la circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, ricorrere al criterio sussidiario della valutazione del danno con riferimento alle condizioni economiche del danneggiato, e cio in considerazione dei fini di pubblico interesse perseguiti dallo stato e dagli enti suddetti, fini in vista dei quali e strumentalizzata la consistenza patrimoniale dei soggetti in parola: sicche, in tali casi, l'attenuante citata puo trovare applicazione soltanto se la speciale tenuita del danno sia accertata in via oggettiva. (Conf 122901, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)