Sez. U, Sentenza n. 728 del 26/01/1994 (Rv. 485117 - 01)
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - In genere | Alienazione in favore di un mandatario senza rappresentanza - Denunzia all'amministrazione - Obbligo sia dell'alienante che del mandatario per l'automatico trasferimento del bene al mandante - Sussistenza.
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - In genere
In caso di alienazione di bene d'interesse artistico o storico soggetto a vincolo, l'art. 30 legge n. 1089 del 1939 - che impone al proprietario (o detentore) di denunziare al competente Ministero ogni atto che trasmetta la proprietà o la detenzione del bene - comporta il dovere dell'alienante di rendere edotta l'amministrazione qualora il trasferimento della cosa sia pattuito in favore di un mandatario senza rappresentanza, il quale, a sua volta, per effetto del contratto di mandato, resta soggetto ad analogo obbligo di denunzia in relazione all'automatico trasferimento del bene al mandante, realizzatosi alla stregua del principio posto dall'art. 1706, comma primo, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)