Sez. 2, Sentenza n. 10950 del 28/06/2012 (Rv. 623127 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico appartenenti a privati - Artt. 30, 31 e 61 della legge n. 1089 del 1939 - Alienazione o trasmissione di bene vincolato - Obbligo di denunzia all'amministrazione e diritto di prelazione dello Stato - Violazioni - Conseguenze - Nullità relativa dell'atto nel solo interesse dello Stato - Usucapione - Applicabilità dell'indicata disciplina - Esclusione - Fondamento.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE
In tema di beni d'interesse artistico o storico appartenenti a privati, l'art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (nella specie, applicabile "ratione temporis") prevedeva l'obbligo di denunziare al competente Ministero ogni atto che comportasse il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà o della detenzione della cosa soggetta a vincolo, anche nel caso di successione "mortis causa", attribuendo l'art. 31 della stessa legge il diritto di prelazione in favore dello Stato, e stabilendo il successivo art. 61, nel solo interesse dello Stato, la nullità degli atti compiuti in violazione della suddetta prelazione, senza, quindi, che tale nullità potesse essere fatta valere nei rapporti tra privati. Ne consegue l'inapplicabilità della citata normativa all'acquisto per usucapione, il quale attiene agli effetti di un possesso protrattosi per un ventennio e non ad un atto giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 30, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 59, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)