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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13712 del 17/06/2014 (Rv. 631170 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per durata irragionevole di giudizio pendente - Quantificazione - Criterio.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631170-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), il giudice di merito, qualora il giudizio presupposto sia ancora pendente alla data di proposizione della domanda, deve valutare la durata complessiva di esso, come svoltosi fino a tale momento, e liquidare l'indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e il tempo, inferiore, ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)