Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 16/06/1956 (Rv. 882340 - 01)
ESECUZIONE IMMOBILIARE - ACQUISTO ALL'ASTA PER CONTO DEL DEBITORE - PATTO DI RETROCESSIONE - IPOTESI DI ILLICEITÀ DEL PATTO, PERCHÉ CONCLUSO "IN FRAUDEM LEGIS".
ESECUZIONE IMMOBILIARE - ACQUISTO ALL'ASTA PER CONTO DEL DEBITORE - PATTO DI RETROCESSIONE - IPOTESI DI ILLICEITÀ DEL PATTO, PERCHÉ CONCLUSO "IN FRAUDEM LEGIS".
Il patto di retrovendita dell'immobile, stipulato fra il debitore contro cui sia in corso l'esecuzione e l'eventuale offerente all'asta, per l'ipotesi che quindi divenga effettivamente aggiudicatario in via definitiva dell'immobile, può, nei singoli casi, ritenersi lecito se esso non esclude l'interesse proprio ed immediato dell'offerente ed aggiudicatario all'acquisto dell'immobile, e correlativamente tenda a realizzare un interesse eventuale, meritevole di tutela, del debitore espropriato, quale quello di riservarsi la mera possibilità di riacquistare in un momento futuro, se e quando potrà disporre di mezzi pecuniari, quell'immobile che nell'attuale suo stato di insolvenza è stato costretto a sacrificare alle pretese creditorie. Il predetto patto deve, invece, ritenersi nullo, perché concluso in fraudem legis, quando la sua struttura, le circostanze concomitanti la stipulazione e soprattutto le predisposte modalità di funzionamento, rilevatrici dei motivi comuni ai contraenti concorrono a dimostrare che esso è stato adottato dal debitore come mezzo per cui, per effetto e al momento stesso della aggiudicazione, egli possa vantare un titolo per riottenere immediatamente ed in via pressoché automatica il riacquisto della titolarità dell'immobile. Il principio deve osservarsi anche se il patto sia stato concluso nella fase quasi terminale dell'espropriazione, nell'intervallo cioè, tra il momento dell'aggiudicazione provvisoria e quello della definitivita, e, in ogni caso non rileva, agli effetti della illiceità del patto stesso, che in concreto non sia stata pregiudicata la libertà di altri eventuali offerenti di partecipare all'asta, né sia stato pertanto attentato agli interessi del creditore procedente, il quale, attraverso il prezzo raggiunto dall'aggiudicazione, ha potuto essere compiutamente soddisfatto del suo credito. Una particolare ipotesi di illiceità del patto per frode nella legge è quella in cui tra le parti si sia dato già per conteggiato e scontato il prezzo del riacquisto, sicché nulla più il debitore espropriato debba effettivamente versare all'aggiudicatario al fine di fare ritornare l'immobile nel suo patrimonio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)