Sez. 3, Sentenza n. 3952 del 10/06/1988 (Rv. 459122 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ACQUISTO ALL'ASTA PER CONTO DEL DEBITORE - PACTUM DI RETROVENDENDO - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ACQUISTO ALL'ASTA PER CONTO DEL DEBITORE - PACTUM DI RETROVENDENDO - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di vendita con incanto nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, l'accordo tra il debitore esecutato ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto ex art. 579 cod. proc. civ. gravante sul debitore di effettuare offerte all'incanto, è nullo anche con riguardo all'eventuale patto con cui il terzo, prima dell'aggiudicazione, si obblighi a retrocedere (pactum de retrovendendo) l'immobile espropriato al debitore, salvo che si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto. (V 3090/58; (V 2118/56, mass n 882340; (V 1966/53, mass n 882341; (V 1820/51; (V 584/49; (V 455/48; (V 1249/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)