Sez. 2, Sentenza n. 706 del 13/03/1973 (Rv. 362887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DECORRENZA.*
A seguito della rinnovazione della notificazione della citazione, disposta ed eseguita a norma dell'art 291 cod proc civ, l'effetto interruttivo del corso della prescrizione, di cui al primo comma dell'art 2943 cod civ, non retroagisce al momento della notificazione nulla ma si verifica in quello della rinnovazione. (contra 999/70, mass n 346504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)