Sez. 1, Sentenza n. 6734 del 20/12/1995 Cc. (dep. 05/02/1996) Rv. 203656 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | "Collaboratori di giustizia" - Speciale competenza stabilita in materia di sorveglianza - Operatività anche in caso di revoca di misura disposta da altro tribunale di sorveglianza prima della elezione di domicilio prevista dalla legge.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Per i cosiddetti "collaboratori di giustizia", la speciale competenza stabilita, in materia di sorveglianza, dall'art. 13 ter, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in Legge 15 marzo 1991 n. 82, quale introdotto dall'art. 13, comma secondo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in Legge 7 agosto 19992 n. 356, opera anche nel caso in cui debbasi decidere in ordine all'eventuale revoca di misura alternativa alla detenzione che sia stata concessa da un diverso tribunale di sorveglianza prima che il "collaboratore" effettuasse, all'atto della sottoscrizione del programma di protezione, l'elezione di domicilio prevista dal terzo comma dell'art. 12 del citato D.L. n. 8/1991, aggiunto dall'art. 13, comma quarto, del parimenti citato D.L. n. 306/92. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata affermata dalla Corte, in sede di risoluzione di un conflitto, la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma, derivante dal combinato disposto delle norme sopraindicate, atteso che il luogo in cui il "collaboratore" deve eleggere domicilio è quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione e applicazione dei programmi di protezione, prevista dall'art. 10 del DL n. 8/1991, e che la sede di detta commissione è sita appunto in Roma).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 13 com. 2, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 13 com. 4, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)