diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6799 del 13/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206756 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Competenza speciale per i collaboratori di giustizia - Operatività di tale competenza speciale anche in caso di ammissione al regime di protezione successivamente all'atto introduttivo del procedimento di sorveglianza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206756-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO

In tema di competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza relativo a soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, l'art. 13 ter comma terzo del decreto legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, quale introdotto dall'art. 13 comma secondo del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n. 356 - che stabilisce la competenza del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha domicilio - è norma assolutamente eccezionale, in considerazione delle finalità protettive che si prefigge nei confronti di persone ritenute destinatarie di cautele rigorose al fine di salvaguardarne l'incolumità. L'eccezionalità della normativa non riguarda la sola competenza, ma anche la procedura da seguire ed i presupposti di applicazione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Ne risulta un complesso normativo caratterizzato da un elevatissimo grado di eccezionalità, tale da derogare al principio - dettato dall'art. 677 cod. proc. pen. e conforme al criterio generale della "perpetuatio iurisdictionis" - per il quale la competenza per territorio a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza è determinata dal momento della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Qualora l'interessato, pur successivamente agli atti introduttivi citati, sia ammesso allo speciale programma di protezione previsto dagli articoli 9 e seguenti del decreto legge n. 8 del 1991, il procedimento di sorveglianza deve seguire le norme dettate dall'art. 13 ter del decreto legge citato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stata affermata dalla Suprema Corte, in sede di risoluzione di un conflitto, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, atteso che il luogo in cui il "collaboratore" deve eleggere domicilio è quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione dei programmi di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto legge n. 8 del 1991, e che la sede di detta Commissione è sita appunto in Roma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)