diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 21/11/1997 (Rv. 510245 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Fatto sfavorevole al dichiarante - Nozione - Idoneità a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510245-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)