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Sez. L, Sentenza n. 16127 del 15/11/2002 (Rv. 558532 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Nozione - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558532-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE

Perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)