Sez. 3, Sentenza n. 3305 del 14/02/2026 (Rv. 677811-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di collaboratore di giustizia - Mancata indicazione del cd. “polo residenziale fittizio” - Notificazione del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. - Validità - Condizioni - Tutela del destinatario - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.
Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)