Sez. U - , Sentenza n. 33208 del 21/12/2018 (Rv. 652237 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notifica a persona sottoposta a programma di protezione previsto per i collaboratori (o testimoni) di giustizia – Presso la residenza anagrafica (cd. "polo fittizio") - Legittimità - Fondamento - Mancata conoscenza dell’atto – Deduzione da parte del notificatario - Conseguenze - Notifica presso il domicilio eletto dal collaboratore ex art. 12, comma 3-bis, d.l. n. 8 del 1991 - Legittimità - Mancata conoscenza dell'atto - Deduzione da parte del notificatario - Possibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Nondimeno, laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 29/03/1993 num. 119 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 890, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 14, Legge 15/03/1991 num. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)