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Sez. L, Sentenza n. 5792 del 14/06/1990 (Rv. 467735 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - DEDUZIONE DI RESTRIZIONI OPERATIVE DEI MEDESIMI - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NOTORIETÀ DELLA SUSSISTENZA, NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI, DEI REQUISITI GIUSTIFICATIVI DEI CONTRATTI A TERMINE.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467735-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - DEDUZIONE DI RESTRIZIONI OPERATIVE DEI MEDESIMI - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NOTORIETÀ DELLA SUSSISTENZA, NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI, DEI REQUISITI GIUSTIFICATIVI DEI CONTRATTI A TERMINE.*

Qualora la notorietà del fatto (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.) non sia contestata, ma se ne prospettino in riferimento al caso concreto restrizioni operative, colui che le deduce è onerato della prova relativa, giacché l'attitudine probatoria del notorio non può essere disattesa se non in presenza di deviazioni per circostanze particolari, idonee nel singolo caso a neutralizzarla e perciò tali da far sorgere a carico di chi ne affermi l'esistenza l'Onere di fornirne la prova. (principio affermato in relazione alla notorietà della sussistenza, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, dei requisiti giustificativi di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230). (Conf 8980/87, mass n 456284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)