Sez. 1, Sentenza n. 8980 del 03/12/1987 (Rv. 456284 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - PROSPETTAZIONE DI RESTRIZIONI OPERATIVE IN RIFERIMENTO A CASI CONCRETI - ONERE DELLA PROVA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DI ASSEGNO DI DIVORZIO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - PROSPETTAZIONE DI RESTRIZIONI OPERATIVE IN RIFERIMENTO A CASI CONCRETI - ONERE DELLA PROVA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DI ASSEGNO DI DIVORZIO.*
Qualora la notorietà del fatto assunto dal giudice a fondamento della decisione non sia contestata, ma se ne prospettino in riferimento a casi concreti delle restrizioni operative, colui che le deduce è onerato della relativa prova, giacché l'attitudine probatoria del notorio non può essere disattesa se non in presenza di deviazioni per circostanze particolari idonee nel caso singolo a neutralizzarla, e perciò tali da far sorgere a carico di chi ne affermi l'esistenza, l'Onere di fornirne la prova. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito in ordine alla Determinazione dell'assegno di divorzio, e con riguardo alle condizioni economiche, per cui la parte al fine di escludere l'opponibilità del notorio nei suoi confronti, aveva prospettato dialetticamente l'evenienza, di avere conseguito aumenti retributivi, percentualmente inferiori a quelli ottenuti nello stesso periodo di tempo dalla categoria di appartenenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)