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Sez. L, Sentenza n. 26954 del 07/10/2025 (Rv. 676760-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Licenziamento - Diritto potestativo di revoca ex art. 5 l. n. 23 del 2015 - Decorrenza - Dalla data di impugnazione del recesso datoriale - Successiva comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice - Interruzione o sospensione del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il termine perentorio di quindici giorni per l'esercizio del diritto potestativo di revoca del licenziamento, previsto dall'art. 5 della l. n. 23 del 2015, decorre dalla data di impugnazione del recesso datoriale, anche ove quest'ultimo abbia interessato una lavoratrice in gravidanza e indipendentemente dal fatto che, nell'impugnazione suddetta, non si dia conto della gestazione, sicché è irrilevante, ai fini dell'interruzione o sospensione di detto termine, la successiva produzione di documentazione concernente la gravidanza.

Decreto Legisl. 10/03/2015 num. 23 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)