Sez. L, Sentenza n. 9864 del 06/07/2002 (Rv. 555608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limiti - Colpa grave costituente giusta causa - Assunzione a tempo determinato - Mancata comunicazione al datore di lavoro dello stato di gravidanza o puerperio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
La condotta della lavoratrice gestante o puerpera, la quale - al momento dell'assunzione al lavoro con contratto a tempo determinato - non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificamente, la "colpa grave" prevista dall'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971, atteso che un siffatto obbligo di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ. o da altri generali principi dell'ordinamento - finirebbe per rendere inefficace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche dalla normativa comunitaria (Direttive CEE n. 76/207 e 92/85).
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 09/02/1976 num. 207, Direttive del Consiglio CEE 12/10/1992 num. 85, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)