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Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 02/08/1956 (Rv. 880488 - 01)

BANCHE - GIRO-CONTO - HA NATURA DI MANDATO DI PAGAMENTO - OBBLIGO IN PROPRIO DELLA BANCA - INSUSSISTENZA - DEPOSITO - DEPOSITO CAUZIONALE - SOMMA DISPONIBILE PRESSO BANCHE IN BASE A GIRO-CONTO. DEPOSITO - DEPOSITO CAUZIONALE - COSTITUISCE PEGNO IRREGOLARE - COMPENSAZIONE, IN SEDE FALLIMENTARE, FRA IL CREDITO VANTATO DAL DEBITORE PIGNORATIZIO E IL SUO DEBITO - REVOCATORIA.
Stato
decisa il 1956-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880488-01

BANCHE - GIRO-CONTO - HA NATURA DI MANDATO DI PAGAMENTO - OBBLIGO IN PROPRIO DELLA BANCA - INSUSSISTENZA - DEPOSITO - DEPOSITO CAUZIONALE - SOMMA DISPONIBILE PRESSO BANCHE IN BASE A GIRO-CONTO. DEPOSITO - DEPOSITO CAUZIONALE - COSTITUISCE PEGNO IRREGOLARE - COMPENSAZIONE, IN SEDE FALLIMENTARE, FRA IL CREDITO VANTATO DAL DEBITORE PIGNORATIZIO E IL SUO DEBITO - REVOCATORIA.

A) l'operazione di giro-conto, con la quale la banca procede alla liquidazione dei rapporti fra i due clienti mediante un addebitamento e, rispettivamente, un accreditamento in ciascun conto, trova fondamento nel rapporto debitore-banca, in una delegazione di pagamento, che è sostanzialmente un mandato di pagamento, e che si risolve nell'incarico, conferito alla banca del correntista debitore, di effettuare un prelevamento sulle somme risultanti a suo credito, al fine di eseguire il pagamento in favore del correntista creditore. Il completamento della operazione suddetta (accreditamento sul conto corrente del creditore) equivale a pagamento, mentre la natura del rapporto e la sua esecuzione portano ad escludere l'assunzione di un Obbligo in proprio della banca verso il correntista accreditato relativamente a un rapporto di credito che deve ormai reputarsi estinto mediante la cooperazione della banca stessa in veste di mandataria. B) può formare oggetto di deposito cauzionale una somma comunque risultante disponibile a favore del depositante presso una banca, anche se tale disponibilita sussista in base a una ragione di credito per effetto di una precedente operazione di giro-conto. C) il deposito cauzionale costituisce pegno irregolare, cioè uno speciale rapporto che ha la struttura del mutuo e la funzione di garanzia, in quanto si concreta nella dazione di una somma di denaro, con facoltà del creditore di disporne - e quindi trasferita in sua proprietà - e con l'Obbligo correlativo di restituire il tantundem solo al momento in cui il credito, a garanzia del quale il pegno è stato costituito, verrà soddisfatto o si estinguerà per qualsiasi causa. Pertanto non può escludersi la compensazione, neppure in Sede fallimentare (art.56 della legge fallimentare) fra il credito per la restituzione del tantundem, vantato dal debitore pignoratizio, e quello che grava a suo carico e per la garanzia del quale il pegno è stato costituito, che anzi la Estinzione di tale debito per la compensazione è un'evenienza normale del pegno irregolare, dal momento che l'art. 1851 codice civile espressamente attribuisce al creditore pignoratizio la facoltà di trattenere la somma o in genere la cosa ricevuta in pegno, imputandone il suo valore in pagamento di quanto dovutogli. Dalla situazione suddetta deriva che, in caso di fallimento del debitore, gli altri creditori non possono chiedere al creditore pignoratizio la restituzione del tantundem di ciò che questi ha ricevuto a garanzia del suo credito mediante il deposito cauzionale.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)