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Sez. 1, Sentenza n. 745 del 24/01/1997 (Rv. 502013 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore - Modalità - Compensazione in senso tecnico - Esclusione - Effetti del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del debitore concedente - Insinuazione del credito garantito - Necessità - Esclusione - Limiti di cui all'art. 56 legge fall. - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502013-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

Atteso che nel pegno irregolare(disciplinato in tema di anticipazione bancaria dall'art. 1851 cod. civ.) le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore, considerati quali beni fungibili, diventano - diversamente che nel pegno regolare - di proprietà dello stesso creditore e il soddisfacimento di quest'ultimo non avviene mediante il meccanismo di cui agli artt. da 2796 a 2798 cod. civ., che presuppone l'altruità delle cose ricevute in pegno, e considerato altresì che il pegno irregolare deve poter realizzare l'effetto che gli è proprio di permettere al creditore pignoratizio di soddisfarsi sulla cosa al di fuori del concorso con gli altri creditori e che, esistendo unicità o accessorietà di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, tale credito si estingue in virtù di un'operazione contabile - al di fuori di una compensazione in senso tecnico - e può soltanto sorgere l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza della somma o dei beni oggetto del pegno irregolare, sono inapplicabili, in caso di fallimento o sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa del debitore concedente, (oltre che le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale) la regola, posta dal primo comma dell'art. 53 legge fall., secondo cui sono soggetti alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignoratizi, nonché i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito derivanti dall'art. 56 legge fall. (Nella specie l'Ufficio Centrale Italiano venne incaricato da società assicuratrice poi posta in liquidazione coatta amministrativa di pagare indennizzi per incidenti stradali verificatisi all'estero, ricevendo dalla stessa dei titoli in pegno irregolare, e poi restituì alla società in liquidazione coatta la somma ricavata dalla vendita dei titoli al netto dei pagamenti effettuati. La S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto della domanda proposta dal commissario liquidatore della compagnia assicuratrice per ottenere la restituzione anche dell'importo trattenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge 07/08/1990 num. 242 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)