Sez. 3, Sentenza n. 1628 del 24/05/1972 (Rv. 358451 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - LIMITI - DOMANDE TRA LORO AUTONOME E DI VALORE DIVERSO - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - LIMITI - DOMANDE TRA LORO AUTONOME E DI VALORE DIVERSO - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di condanna alle spese del giudizio, nella ipotesi di convergenza di atteggiamenti difensivi, il vincolo della solidarieta resta circoscritto nei limiti in cui sussista l'interesse comune, con la conseguente diversa incidenza per la responsabilita delle spese di domande di contenuto notevolmente difforme. In particolare, nel caso di due domande tra loro autonome, e di valore diverso, la solidarieta deve essere rapportata alla misura dell'interesse comune, e cioe a quella delle due domande che, per essere di minor valore, e ricompresa nel valore dell'altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell'art 97, primo comma, cod proc civ, per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono piu, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa. (Conf 1063'66, mass n 322142).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)