Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966 (Rv. 322142 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - PRESUPPOSTI DELLA CONDANNA SOLIDALE - PIU DOMANDE AUTONOME DI VALORE DIVERSO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - PRESUPPOSTI DELLA CONDANNA SOLIDALE - PIU DOMANDE AUTONOME DI VALORE DIVERSO.*
La comunanza di interessi che legittima, ex art.97 cod. proc. civ. , la condanna solidale di piu soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, non richiede necessariamente l'esistenza di un, obbligazione solidale, ma e sufficiente un interesse comune, che puo rilevarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identita delle questioni dibattute tra le parti nel processo. Nella predetta ipotesi il vincolo della solidarieta resta tuttavia circoscritto nei limiti in cui sussiste l'interesse comune, con la conseguenza che nel caso di due domande, tra loro autonome, e di valore diverso, la solidarieta deve essere rapportata alla misura dell'interesse comune e cioe a quella delle due domande che, per essere di minor valore, e ricompresa nel valore dell'altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell'art.97, comma 2, periodo 2, cod. proc. civ. per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono piu, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)