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Sez. 3, Sentenza n. 5335 del 14/10/1982 (Rv. 423124 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI UN OBBLIGO DI FARE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ACCERTAMENTO COMPIUTO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - VINCOLATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423124-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI UN OBBLIGO DI FARE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ACCERTAMENTO COMPIUTO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - VINCOLATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione degli obblighi di fare, l'interpretazione della sentenza definitiva costituente titolo esecutivo rientra nei poteri del giudice del merito e si sottrae a censura in Sede di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto. Nè, agli effetti della propria Competenza per valore, il giudice dell'opposizione è vincolato dall'accertamento compiuto, rispetto alla Competenza propria, dal giudice del precedente e diverso giudizio di cognizione, attenendo comunque la suddetta interpretazione ad un giudicato esterno. (V 5597/81, mass n 416323, sulla seconda parte; (V 321/80, mass n 403704, sulla prima parte; (V 6239/79, mass n 402968, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)