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Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 04/12/2020 Cc. (dep. 21/01/2021) Rv. 280355 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. - Detenzione di durata inferiore a quindici giorni nel singolo istituto - Inclusione nella detenzione ininterrotta anche in altri istituti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280355-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini del computo del periodo di quindici giorni previsto dalla norma quale soglia minima di rilevanza del pregiudizio subito, occorre considerare anche i periodi di detenzione di durata inferiore, qualora gli stessi si inseriscano nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita in altri istituti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)