Sez. 1 - , Sentenza n. 20985 del 23/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279220 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ex art. 35-ter ord. pen. - Precedente tutela inibitoria della condotta illecita ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. – Automatico riconoscimento del risarcimento del danno previsto – Esclusione- Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'avvenuta adozione di un provvedimento con il quale, ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., è stata inibita all'amministrazione la protrazione delle modalità di detenzione giudicate lesive dei diritti soggettivi del condannato non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno previsto dall'art. 35-ter ord. pen., perché non presuppone l'accertamento di un trattamento inumano e degradante, che è integrato soltanto da una violazione grave e protratta per almeno quindici giorni. (In motivazione la Corte ha aggiunto che grava sul detenuto l'onere di allegare natura, tipologia e durata del trattamento inumano e degradante che ritiene di avere subito).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)