Sez. 2, Ordinanza n. 39512 del 18/10/2005 Cc. (dep. 27/10/2005) Rv. 232863 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Erronea informazione della cancelleria circa il deposito della sentenza - Sussistenza della forza maggiore - Prova - Dichiarazione dell'avvocato - Sufficienza - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Integra forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione (art. 175 cod. proc. pen.), l'erronea informazione, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge, fornita dal personale di cancelleria all'avvocato delegato al deposito della relativa richiesta ed all'eventuale ritiro della copia della sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto provato il "fatto" riferito dall'avvocato in virtù della disposizione del codice deontologico forense per la quale gli avvocati hanno il dovere di riferire il vero su "fatti processuali" dedotti in un atto diretto al giudice e che possono costituire presupposto per l'adozione di un provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)