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Sez. 1, Sentenza n. 4756 del 10/11/1989 (Rv. 464154 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - PRESCRIZIONE - TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI IN STRADA CON "CARNET TIR" - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CARICO PRESSO LA DOGANA DI DESTINAZIONE - CREDITO PER I DIRITTI DOVUTI SULLA BASE DELLA NATURA ED ENTITÀ DELLA MERCE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 6, PARAGRAFO 8, DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 15 GENNAIO 1959 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA IN CASO DI EVASIONE DETERMINANTE APERTURA DI PROCESSO PENALE.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464154-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - PRESCRIZIONE - TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI IN STRADA CON "CARNET TIR" - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CARICO PRESSO LA DOGANA DI DESTINAZIONE - CREDITO PER I DIRITTI DOVUTI SULLA BASE DELLA NATURA ED ENTITÀ DELLA MERCE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 6, PARAGRAFO 8, DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 15 GENNAIO 1959 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA IN CASO DI EVASIONE DETERMINANTE APERTURA DI PROCESSO PENALE.*

Nella disciplina dei trasporti internazionali di merci su strada con "carnet Tir", di cui alla convenzione di Ginevra 15 gennaio 1959 (ratificata con legge 12 agosto 1962 n. 1517), la regola, secondo la quale la mancata presentazione del carico presso la dogana di destinazione abilitata l'amministrazione ad esigere i diritti dovuti sulla base della natura ed entità della merce, non sottrae i diritti medesimi alle Disposizioni sulla prescrizione dettate dall'art. 6 paragrafo 8 della citata convenzione (prevalenti sulle norme poste in materia dall'art. 84 della "legge doganale" di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), con la conseguenza che, ove l'evasione determini l'apertura di processo penale (nella specie, per falsificazione del "carnet"), il credito tributario non è esigibile prima della data di definizione di tale processo penale e si prescrive in un anno a partire dalla data stessa. (V 4336/86, mass n 447101).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 15/01/1959 num. 6, Legge 12/08/1962 num. 1517, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 59, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)