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Sez. 1, Sentenza n. 4336 del 28/06/1986 (Rv. 447101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - TRASPORTI INTERNAZIONALI CON CARNET TIR - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CARICO ALLE VERIFICHE PRESSO LA DOGANA DI ARRIVO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DA PARTE DEL TITOLARE DEL CARNET E DELLA ASSOCIAZIONE GARANTE - ACQUISIZIONE DEL CARNET - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447101-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - TRASPORTI INTERNAZIONALI CON CARNET TIR - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CARICO ALLE VERIFICHE PRESSO LA DOGANA DI ARRIVO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DA PARTE DEL TITOLARE DEL CARNET E DELLA ASSOCIAZIONE GARANTE - ACQUISIZIONE DEL CARNET - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a trasporti internazionali di merci con "carnet Tir", nella disciplina fissata dalla convenzione del 15 gennaio 1959 (ratificata con legge 12 aprile 1962 n. 1517) e dalla legge doganale di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la mancata presentazione del carico alle prescritte verifiche presso la dogana d'arrivo, ovvero il suo mancato rinvenimento in tale Sede, legittimano l'amministrazione finanziaria ad esigere i Tributi dovuti, sia nei confronti del titolare di detto "carnet", sia nei confronti dell'associazione garante, in qualità di obbligata in solido, sulla base della natura ed entità delle merci medesime, come risultanti dalla dichiarazione doganale (e dalla bolletta rilasciata senza visita di controllo), e della conseguente presunzione della loro immissione al consumo. A questo fine, peraltro, non si rende indispensabile l'acquisizione delle parti del suddetto "carnet" ("volet" i e II, in possesso, rispettivamente, del trasportatore e dell'ufficio), dato che esse non costituiscono documenti di legittimazione del credito, ed il contenuto della indicata dichiarazione può essere anche altrimenti dimostrato dall'amministrazione, (salvo prova contraria del debitore o del suo garante).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 15/01/1959 num. 6, Legge 12/08/1962 num. 1517, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)