Sez. 6, Sentenza n. 21955 del 16/05/2024 Cc. (dep. 31/05/2024) Rv. 286463-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo - Cittadinanza prevista quale causa ostativa alla consegna dalla sola legislazione dello Stato membro di cui è cittadino l'estradando - Obbligo per lo Stato membro richiesto della consegna di informare lo Stato di cui è cittadino l'estradando in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, in applicazione del meccanismo di notifica descritto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016, C/182-15, è tenuto ad informare lo Stato di cittadinanza anche nel caso in cui il solo diritto nazionale dello stesso preveda la cittadinanza quale motivo ostativo alla consegna, onde consentire a tale Stato di avanzare richiesta di consegna a sua volta, con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Legge 16/03/2009 num. 25, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)