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Sez. 3, Sentenza n. 10153 del 14/10/1993 (Rv. 483948 - 01)

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Danno Biologico - Danno alla vita di relazione - Distinzione - Risarcimento del danno alla salute - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483948-01

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

Poiché il danno biologico, come danno alla salute, in sè, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere i rapporti sociali ad un livello normale, e tende ad assorbirlo, come per altri tipi di danno non ben definiti, quali il danno estetico e quello alla sfera sessuale, la domanda di risarcimento del danno alla salute, quando non sia limitata al pregiudizio della vita di relazione, impone al giudice di merito di considerare tutti i possibili profili del predetto danno e liquidarlo anche per la parte che non coincide con il pregiudizio della vita di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)