Sez. L, Sentenza n. 7830 del 15/04/2005 (Rv. 580501 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Ripetizione di indebito - Oggettivo - Interessi - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Legittimità - Dal primo gennaio successivo alla data dei versamenti ex art. 21 della legge n. 21 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI
Nell'ipotesi di indebito versamento di contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (nella specie per sopravvenuta cancellazione conseguente all'accertamento negativo del requisito dell'esercizio della professione), ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il debito dell'accipiens - che non sia in mala fede - pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi dal momento del pagamento, ma dalla proposizione della domanda giudiziale, non trovando applicazione la disposizione speciale (art. 21, comma primo, legge n. 21 del 1986), secondo cui gli interessi decorrono dal primo gennaio successivo alla data dei versamenti, che riguarda solo l'ipotesi di coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 21 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)