Sez. 3, Sentenza n. 1581 del 28/01/2004 (Rv. 576422 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Interessi e risarcimento del maggior danno - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia all'art. 1282 che all'art. 1224 cod. civ., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)