diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8633 del 03/10/1996 (Rv. 499876 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologo - Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta - Tutela giurisdizionale - Devoluzione al giudice ordinario - Discrezionalità tecnica dell'ordine professionale - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499876-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, chieda, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è affidata al giudice ordinario, istituzionalmente competente in tutte le controversie riguardanti diritti soggettivi, al quale spetta di provvedere con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto, nello stabilire la validità della certificazione prodotta dal richiedente, l'ordine professionale non compie valutazioni di carattere amministrativo, ma si limita ad individuare circostanze e requisiti appositamente voluti dalla legge, formulando, in tal modo, giudizi che sono espressione di discrezionalità' meramente tecnica e non amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)