Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990 (Rv. 465504 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo all'impugnazione delle deliberazioni rese dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di iscrizione all'albo professionale, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in forza dell'espressa previsione dell'art. 28 primo comma del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, il quale demanda l'impugnazione medesima al tribunale, ed altresì in coerenza con i principi generali sul riparto della giurisdizione, vertendosi in tema di posizioni di diritto soggettivo, sottratte a discrezionalità amministrativa (tale non potendosi considerare la valutazione dell'organo professionale sull'irreprensibilità della condotta dell'aspirante). (V 5998/83, mass n 430801).*
Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)