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Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 20/02/2004 (Rv. 570344 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Banca popolare - Amministratori - Dovere di regolare tenuta della contabilità - Violazione - - Errori attinenti alle appostazioni patrimoniali e di bilancio - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Appostazione relativa a contratti conclusi da dipendenti titolari di autonomia ed indipendenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570344-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), sussiste la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca popolare per gli errori attinenti alle appostazioni patrimoniali e di bilancio ed alle connesse comunicazioni alla Banca d'Italia, integrando detti errori una violazione dei doveri correlati alla carica, poiché gli amministratori hanno l'obbligo di tenere una contabilità conforme all'effettivo contenuto dei rapporti riferibili alla banca, indipendentemente dalla circostanza che questi derivino da contratti sottoscritti da dipendenti con mansioni direttive, per i quali gli amministratori siano privi di un potere d'ingerenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)