diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23012 del 09/12/2004 (Rv. 578474 - 01)

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Banca d'Italia - Direttive in materia di contenimento dei rischi e controlli interni - Destinatari - Amministratore delle banche - Conseguenze - Sanzioni previste dall'art. 144, D.Lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578474-01

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE

L'inosservanza da parte del componente del consiglio di amministrazione di una banca delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 53, Comma primo, lett. a) e d), D.Lgs. n. 385 del 1993, in materia di contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni, è sanzionabile ai sensi dell'art. 144, D.Lgs. n. 385 del 1993, in quanto nel sistema della disciplina del credito l'osservanza delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa e regolamentare deve essere assicurata dagli organi di amministrazione e dai dirigenti degli istituti di credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 51, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)