Sez. L - , Ordinanza n. 38209 del 03/12/2021 (Rv. 663027 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento con rito cd. Fornero - Domande diverse - Inadempimento dell’ordine di reintegrazione - Domanda di ottemperanza e di risarcimento del danno - Inammissibilità - Fondamento - Identità dei fatti costitutivi - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat.lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro - perchè il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti ad una fase successiva, attuativa dei rimedi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di reclamo, ha ritenuto non proponibili la domanda di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di reintegra perché eseguito in luogo diverso e quella di condanna al risarcimento del danno conseguente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)