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Sez. L - , Sentenza n. 9458 del 04/04/2019 (Rv. 653605 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Opposizione - Unicità grado di giudizio - Deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del comporto - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653605-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito, che aveva respinto l'eccezione sollevata dal datore in ordine alla originaria prospettazione, inerente il cd. comporto "breve", rispetto a quella invocata in sede di opposizione, relativa al cd. comporto "prolungato").

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/2012 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)