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Sez. 3, Sentenza n. 1326 del 09/02/1998 (Rv. 512404 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - IN GENERE | Diritto alla riservatezza - Produzione, in giudizio civile, di sentenza di condanna penale con il beneficio della non menzione - Offesa - Diritto all'esclusione - Condizioni - Configurabilità - Diritto alla difesa e alla riservatezza - Bilanciamento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512404-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - IN GENERE

Non è diffamatoria, né costituisce espressione offensiva (art. 89 cod. proc. civ.), essendo invece lecita, la produzione in giudizio civile di una sentenza penale di condanna inflitta con il beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen., artt. 607 e 608 cod. proc. pen. del 1930) nei confronti di un soggetto chiamato a testimoniare, onde escluderne la capacità (art. 246 cod. proc. civ.)- perché il diritto individuale alla riservatezza e alla reputazione deve esser bilanciato con quello della difesa, costituzionalmente garantito e posto nell' interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Pen. art. 607, Cod. Proc. Pen. art. 608, Cod. Proc. Pen. art. 165, Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)