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Sez. 3, Sentenza n. 27001 del 15/12/2011 (Rv. 620314 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Norme di cui agli artt. 89 cod. proc. civ. e 598 cod. pen. - Applicabilità al consulente tecnico di parte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620314-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

In tema di responsabilità civile per espressioni offensive contenute in scritti processuali, sia la norma dell'art. 89 cod. proc. civ. - finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilità - sia quella dell'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità Giudiziaria allorché esse riguardino l'oggetto della causa - si riferiscono espressamente ed esclusivamente alle parti ed ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che è figura processuale diversa e non equipabile alle predette. (Fattispecie relativa ad affermazione della responsabilità civile di un consulente tecnico di parte per espressioni diffamatorie nei confronti del consulente tecnico d'ufficio contenute in una memoria peritale depositata in un procedimento giudiziario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)