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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022 (Rv. 664734 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664734-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.

Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)