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Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012 (Rv. 622048 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Rapporti di credito o debito con una delle parti - Obbligo di astensione del magistrato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622048-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 51, comma primo, lett. c), cod. proc. civ., il contratto, anche di durata, con una delle parti del processo - esclusi soltanto i rapporti obbligatori del magistrato con lo Stato o altro ente pubblico per ragioni di residenza o di utenza con azienda erogatrice di servizi pubblici - vale a costituire i rapporti di credito e di debito, che rendono l'astensione del magistrato obbligatoria (fattispecie relativa a rapporto di locazione, intrattenuto tra il giudice dell'esecuzione immobiliare e la parte in un processo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)