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Sez. 3, Sentenza n. 11513 del 19/10/1995 Ud. (dep. 28/11/1995) Rv. 203011 - 01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Pena | Mero richiamo all'art. 133 cod. pen. - Esclusione - Enunciazione dei motivi giustificativi della scelta - Necessità - Applicazione della pena prossima al minimo edittale - Ricorso in motivazione ad espressioni sintetiche - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203011-01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Pena

L'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla scelta della sanzione non può essere assolto con il mero richiamo all'art. 133 cod. pen. (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) ma è necessario che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta. Tale onere, tuttavia, con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Deve peraltro aggiungersi che l'uso di espressioni sintetiche quali "alla luce dei criteri ex art. 133 cod. pen." o "pena congrua" è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo edittale, giacché non essendo, in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)