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Sez. 6, Sentenza n. 2 del 04/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215854 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Statuizioni relative - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di annullamento della sentenza che aveva subordinato la sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato nella stessa sentenza.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215854-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento, pronunciata per il reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., con la quale il giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma, da parte dell'imputato, di lire duecento milioni a titolo di risarcimento del danni a favore della parte civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)