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Sez. 3, Sentenza n. 199 del 04/01/2024 (Rv. 669709-02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Bonifica di sito inquinato - Rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del responsabile - Oggetto - Limitazione alle spese effettivamente sostenute - Sussistenza - Estensione alle spese future - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669709-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile.

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 250 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)