Sez. 3 - , Sentenza n. 32142 del 10/12/2019 (Rv. 656569 - 02)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Bonifica di sito inquinato - Rivalsa del proprietario incolpevole nei confronti del responsabile dell'inquinamento - Qualifica di responsabile dell'inquinamento ex art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Necessaria identificazione del responsabile da parte dell'autorità amministrativa - Esclusione - Accertamento di fatto del giudice.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente), il proprietario non autore dell'inquinamento, che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) e in base alla sola causalità materiale (secondo la logica indennitaria delle norme in materia di tutela ambientale, non riconducibile nemmeno alla responsabilità civile di tipo oggettivo) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dalla sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)